MANUTENZIONE IMPIANTO E RISPARMIO / OBBLIGHI DI LEGGE E SICUREZZA
La manutenzione è fondamentale per assicurare un risparmio sul consumo di combustibile,
riducendo le probabilità di imprevisti e fermi tecnici nella stagione di riscaldamento
e quindi per mettere l’apparecchio in condizione di avere una vita operativa di
durata decisamente maggiore dello standard medio.
La normativa più aggiornata in fatto di esercizio, conduzione e controllo degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva è il DPR 74/2013.
Il Dpr 74/2013, ha concluso il recepimento della direttiva 2002/91/CE riscrivendo
le regole inerenti "l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione
e l'ispezione" degli impianti termici degli edifici, ed in particolare
estendendole anche ad altre tipologie (come ad esempio i condizionatori d'aria)
dopo l'avvio da parte della commissione europea di una procedura di infrazione
a nostro carico con richiesta di condanna alla Corte di giustizia europea.
Di seguito i 2 link di riferimento della nuova normativa:
- Il Decreto 74/2013 (4.4MB).
- Nuovo libretto impianto (693KB).
La normativa di riferimento rimane il D.lgs. 192/2005 che con il DL 63/2013 è stato grandemente modificato, riscrivendo tra l’altro la definizione degli impianti termici. Questi sono gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, compresi gli impianti individuali di riscaldamento. Le stufe e i caminetti sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali per unità abitativa è maggiore di 5 kW. Viene trasferita nel nuovo decreto la norma relativa alle temperature massime degli ambienti nelle unità immobiliari e ai limiti di esercizio degli impianti, prima contenuta nel Dpr 412/93.
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli impianti termici nonché il rispetto di tutte le leggi in materia gravano sul "responsabile dell'impianto”, cioè sul proprietario, chi occupa l’unità immobiliare dove questo si trova, oppure è l'amministratore nel caso di impianti condominiali. Il soggetto responsabile deve mantenere in esercizio l'impianto e provvedere affinché' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se ciò non avviene è passibile di una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Può essere nominato un “Terzo Responsabile”, ma qui cambiano un po’ le regole rispetto al passato. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In caso di impianti non conformi non si può fare la delega salvo che nell'atto di delega sia conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. (nota: comunicare termine lavori entro cinque giorni lavorativi). In caso di interventi va usata la forma scritta e c’è l’obbligo di risposta entro 10 giorni. In caso contrario decade la delega. Il terzo responsabile deve comunicare alla Regione o l'organismo delegato entro 10 gg la delega, mentre entro 2 gg la revoca, rinuncia o i cambi di titolarità impianto.
Gli impianti avranno il Libretto di impianto per la climatizzazione. La norma dice inoltre che i modelli del libretti di impianto e dei rapporti di efficienza energetica verranno redatti con decreto entro il 1° luglio 2013, anche se ad oggi nulla ancora si vede. Il Responsabile, chiunque esso sia, deve mantenere aggiornato il “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
IL NUOVO SISTEMA DI RESPONSABILITA’ PER I CONTROLLI
Il catasto degli impianti e le ispezioni sugli impianti termici
Il legislatore ha ritenuto necessario per effettuare delle ispezioni sui controlli
creare un catasto degli impianti stessi. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore
di condominio, o il terzo responsabile devono
comunicare entro 120 giorni all'ente
competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali
caratteristiche degli impianti
di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali
successive modifiche significative.
Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno. Le ispezioni sugli impianti termici.
Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
Le ispezioni sono programmate dando priorità agli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica , oppure che abbiano una anzianità superiore a 15 anni, altrimenti siano dotati di generatori a combustibile liquido o solido e infine gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B.
Entro il 31 dicembre 2014 la Regione deve inviare al Ministero una relazione sulle ispezioni dell’ultimo biennio e la stessa deve essere aggiornata con frequenza biennale.
Cosa fare nel periodo transitorio Fino a quando non saranno emessi i rapporti di efficienza energetica, si continueranno ad usare il libretto di impianto e di centrale, insieme agli allegati F e G del D.lgs. 192/2005. Pare invece non del tutto chiaro la competenza sui controlli e si è in attesa di chiarimenti ni sede regionale.